Art. 7

Quadro generale per lo scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata, i membri del collegio e gli osservatori

In vigore dal 16 ott 2015
Quadro generale per lo scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata, i membri del collegio e gli osservatori 1.   Se le ha ricevute da un membro del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette le informazioni di cui all', paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/98: a) agli altri membri del collegio; b) agli osservatori, ove lo reputi opportuno e conforme alle condizioni della loro partecipazione al collegio. 2.   Qualora ritenga che una qualsiasi delle informazioni citate al paragrafo 1 non sia rilevante per un determinato membro del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta preventivamente tale membro e gli fornisce gli elementi salienti dell'informazione in questione per consentirgli di determinarne l'effettiva rilevanza. 3.   Se il collegio è organizzato in sottostrutture differenti, l'autorità di vigilanza su base consolidata tiene tutti i membri del collegio pienamente e tempestivamente informati sulle azioni adottate o le misure attuate nelle diverse sottostrutture. 4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio stabiliscono di comune intesa gli strumenti da utilizzare per lo scambio di informazioni e citano specificamente tale intesa negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all' del regolamento delegato (UE) 2016/98.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:99:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo