Art. 5
Conclusione e modifica degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione
In vigore dal 16 ott 2015
Conclusione e modifica degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara la propria proposta per la conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione conformemente all'articolo 115 della direttiva 2013/36/UE e all' del regolamento delegato (UE) 2016/98.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la propria proposta ai membri del collegio, invitandoli a formulare pareri e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione.
3. Per mettere a punto gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata considera tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio e, se necessario, spiega i motivi del loro mancato inserimento.
4. Immediatamente dopo aver messo a punto gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata li trasmette ai membri del collegio.
5. Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio lo reputino necessario, l'applicazione degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione è messa alla prova mediante simulazioni o in altri modi adeguati.
6. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio valutano la necessità di modificare gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione in caso di variazioni di uno qualsiasi dei loro elementi, conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2016/98.
Gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione sono modificati in caso di variazioni nella composizione del collegio.
L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio rivedono a intervalli periodici stabiliti dagli accordi scritti di coordinamento e cooperazione gli elementi di detti accordi che si riferiscono al quadro del collegio in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse.
7. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio modificano gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 4.
8. Per concludere e modificare gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione l'autorità di vigilanza su base consolidata utilizza il modello di cui all'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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