Art. 4
Stesura e aggiornamento di elenchi di contatti
In vigore dal 16 ott 2015
Stesura e aggiornamento di elenchi di contatti
1. Per comunicare con i membri e gli osservatori del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata conserva e condivide mediante il modulo di cui all'allegato II tutti i dati di contatto, compresi quelli per i contatti fuori dell'orario di lavoro da utilizzare durante le situazioni di emergenza. L'elenco dei contatti e quello dei contatti di emergenza sono allegati agli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all' del regolamento delegato (UE) 2016/98.
2. I membri del collegio forniscono i propri dati di contatto all'autorità di vigilanza su base consolidata e le comunicano senza indebito ritardo qualsiasi variazione dei dati stessi.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette ai membri del collegio le eventuali versioni aggiornate dell'elenco dei contatti e dell'elenco dei contatti di emergenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:99:oj#art-4