Art. 2
Istituzione e aggiornamento della classificazione di un gruppo di enti
In vigore dal 16 ott 2015
Istituzione e aggiornamento della classificazione di un gruppo di enti
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata sottopone il progetto di classificazione predisposto a norma dell' del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione (4) alle autorità in possesso dei requisiti necessari per diventare membri del collegio conformemente all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98 (in appresso «membri potenziali del collegio»), invitandole a formulare pareri e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione.
2. Per mettere a punto la classificazione, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata valuta tutti i pareri e le riserve espressi dai membri potenziali del collegio.
3. Immediatamente dopo aver messo a punto la classificazione del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata la trasmette a tutti i membri potenziali del collegio.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata aggiorna la classificazione, secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 3, almeno una volta l'anno o con maggiore frequenza in caso di modifiche significative della struttura del gruppo.
5. L'autorità di vigilanza su base consolidata utilizza il modello di cui all'allegato I per istituire e aggiornare la classificazione di un gruppo di enti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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