Art. 2

Istituzione e aggiornamento della classificazione di un gruppo di enti

In vigore dal 16 ott 2015
Istituzione e aggiornamento della classificazione di un gruppo di enti 1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata sottopone il progetto di classificazione predisposto a norma dell' del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione (4) alle autorità in possesso dei requisiti necessari per diventare membri del collegio conformemente all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98 (in appresso «membri potenziali del collegio»), invitandole a formulare pareri e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione. 2.   Per mettere a punto la classificazione, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata valuta tutti i pareri e le riserve espressi dai membri potenziali del collegio. 3.   Immediatamente dopo aver messo a punto la classificazione del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata la trasmette a tutti i membri potenziali del collegio. 4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata aggiorna la classificazione, secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 3, almeno una volta l'anno o con maggiore frequenza in caso di modifiche significative della struttura del gruppo. 5.   L'autorità di vigilanza su base consolidata utilizza il modello di cui all'allegato I per istituire e aggiornare la classificazione di un gruppo di enti.
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