Art. 3

Istituzione dei collegi

In vigore dal 16 ott 2015
Istituzione dei collegi 1.   Per istituire un collegio l'autorità di vigilanza su base consolidata si attiene alla seguente procedura: a) spedisce gli inviti alle autorità di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98; b) notifica ai membri del collegio che hanno accettato l'invito di cui al paragrafo 3 del presente articolo la propria intenzione di invitare le autorità competenti di succursali non significative a partecipare al collegio in qualità di osservatori conformemente all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/98; c) notifica ai membri del collegio che hanno accettato l'invito di cui al paragrafo 3 del presente articolo la propria intenzione di invitare l'autorità di vigilanza di un paese terzo a partecipare al collegio in qualità di osservatore conformemente all', paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/98; d) notifica ai membri del collegio che hanno accettato l'invito di cui al paragrafo 3 del presente articolo la propria intenzione di invitare una delle autorità citate all', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/98 a partecipare al collegio in qualità di osservatore. Ai fini del primo comma, lettere b), c) e d), la notifica è accompagnata dalla proposta dell'autorità di vigilanza su base consolidata relativa alle condizioni per la partecipazione degli osservatori al collegio, che devono essere incluse negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione conformemente all', lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/98. Ai fini del primo comma, lettera c), la notifica è accompagnata altresì dal parere dell'autorità di vigilanza su base consolidata relativo alla valutazione dell'equivalenza dei requisiti di riservatezza e segreto professionale applicabili all'autorità di vigilanza del paese terzo. La notifica citata nel secondo comma stabilisce una scadenza adeguata entro cui qualsiasi membro dissenziente del collegio può esprimere e motivare pienamente per iscritto le proprie obiezioni contro qualsiasi aspetto della proposta o del parere dell'autorità di vigilanza su base consolidata. 2.   Se entro la scadenza stabilita non è presentata alcuna obiezione, l'autorità di vigilanza desume che tutti i membri del collegio sono d'accordo sulla proposta; a questo punto detta autorità invita l'autorità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) o d), a diventare osservatore del collegio. L'invito è accompagnato dalle condizioni per la partecipazione degli osservatori concordate dai membri del collegio e incluse negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione. 3.   Le autorità che ricevono l'invito a diventare membri od osservatori acquisiscono il rispettivo status dopo aver accettato l'invito. Le autorità che ricevono l'invito a diventare osservatori accettano anche le condizioni per la partecipazione degli osservatori così come notificate loro dall'autorità di vigilanza su base consolidata. 4.   Le autorità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), possono chiedere di diventare osservatori di un collegio. La relativa richiesta è inviata all'autorità di vigilanza su base consolidata. Qualora decida di invitare dette autorità a partecipare al collegio in qualità di osservatori, l'autorità di vigilanza su base consolidata applica le procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), a seconda del caso.
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