Art. 6
Aspetti operativi delle riunioni e delle attività del collegio
In vigore dal 16 ott 2015
Aspetti operativi delle riunioni e delle attività del collegio
1. I collegi si riuniscono fisicamente almeno una volta l'anno. Tuttavia, con il consenso di tutti i membri del collegio e tenuto conto delle specificità del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata può stabilire una diversa frequenza delle riunioni fisiche del collegio.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata stabilisce chiaramente gli obiettivi delle riunioni del collegio, assicura che essi siano rispecchiati nell'ordine del giorno delle riunioni e invita tutti i membri del collegio a proporre punti aggiuntivi dell'ordine del giorno. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutte le proposte avanzate dai membri del collegio per i punti dell'ordine del giorno e, su richiesta, spiega i motivi del loro mancato inserimento nell'ordine del giorno.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio impegnati in un'attività o una riunione particolare del collegio si scambiano con ampio anticipo documenti e contributi ai documenti di lavoro, per consentire a tutti i partecipanti alla riunione del collegio di contribuire attivamente alle discussioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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