Art. 17

Istituzione e aggiornamento della classificazione di un ente, istituzione di un collegio, istituzione e aggiornamento degli elenchi dei contatti e conclusione e modifica degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione

In vigore dal 16 ott 2015
Istituzione e aggiornamento della classificazione di un ente, istituzione di un collegio, istituzione e aggiornamento degli elenchi dei contatti e conclusione e modifica degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione Per quanto riguarda i collegi istituiti ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dello Stato membro d'origine istituiscono e aggiornano la classificazione di un ente, istituiscono un collegio, istituiscono e aggiornano gli elenchi dei contatti e concludono e modificano gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione conformemente agli articoli da 2 a 5 nella misura adeguata.
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Istituzione e aggiornamento della classificazione di un ente, istituzione di un collegio, istituzione e aggiornamento degli elenchi dei contatti e conclusione e modifica degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione (Art. 17 Regolamento (UE) 2016/99) — Testo vigente | Portale Normativo