Art. 18
Aspetti operativi delle riunioni e delle attività del collegio
In vigore dal 16 ott 2015
Aspetti operativi delle riunioni e delle attività del collegio
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine avviano una regolare cooperazione con i membri del collegio sotto forma, ad esempio, di riunioni o altre attività.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano ai membri del collegio, inclusa l'ABE, le riunioni e le attività del collegio organizzate e i relativi obiettivi.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine stabiliscono chiaramente gli obiettivi delle riunioni del collegio, assicurano che essi siano rispecchiati nei punti dell'ordine del giorno delle riunioni e invitano tutti i membri del collegio a proporre punti aggiuntivi dell'ordine del giorno. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono conto di tutte le proposte avanzate dai membri del collegio per i punti dell'ordine del giorno e, su richiesta, spiegano i motivi del loro mancato inserimento nell'ordine del giorno.
4. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio impegnati in un'attività o una riunione particolare del collegio distribuiscono con largo anticipo documenti e contributi ai documenti di lavoro, per consentire a tutti i partecipanti al collegio di contribuire attivamente alle discussioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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