Art. 19

Quadro generale per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine, i membri del collegio e gli osservatori

In vigore dal 16 ott 2015
Quadro generale per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine, i membri del collegio e gli osservatori 1.   Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/98, i membri del collegio trasmettono le informazioni alle autorità competenti dello Stato membro d'origine. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1: a) ai membri del collegio; b) agli osservatori, ove lo reputino opportuno e conforme alle condizioni della loro partecipazione al collegio. 3.   Qualora ritengano che una delle informazioni di cui al paragrafo 1 non sia rilevante per un determinato membro del collegio, le autorità competenti dello Stato membro d'origine consultano preventivamente tale membro e gli forniscono gli elementi salienti dell'informazione in questione per consentirgli di determinarne l'effettiva rilevanza. 4.   Se il collegio è organizzato in sottostrutture differenti, le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono tutti i membri del collegio pienamente e tempestivamente informati sulle azioni adottate o le misure attuate nelle diverse sottostrutture. 5.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio stabiliscono di comune intesa gli strumenti da utilizzare per lo scambio di informazioni e citano specificamente l'intesa raggiunta al riguardo negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all' del regolamento delegato (UE) 2016/98.
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