Art. 21
Istituzione e aggiornamento del quadro del collegio per le situazioni di emergenza
In vigore dal 16 ott 2015
Istituzione e aggiornamento del quadro del collegio per le situazioni di emergenza
1. Ai fini dell'istituzione del quadro del collegio per le situazioni di emergenza, le autorità competenti dello Stato membro d'origine preparano una proposta conformemente all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2016/98.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine sottopongono la proposta ai membri del collegio, invitandoli a formulare pareri e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio e, se necessario, spiegano i motivi del loro mancato inserimento.
4. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono ai membri del collegio la versione finale del quadro del collegio per le situazioni di emergenza.
5. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio valutano almeno una volta l'anno la necessità di aggiornare il quadro del collegio per le situazioni di emergenza.
6. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio aggiornano il quadro del collegio per le situazioni di emergenza secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 4.
Storico versioni
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