Art. 22

Scambio di informazioni in una situazione di emergenza

In vigore dal 16 ott 2015
Scambio di informazioni in una situazione di emergenza 1.   Qualora vengano a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare l'ente, le autorità competenti dello Stato membro d'origine lo comunicano senza indebito indugio all'ABE e ai membri del collegio. 2.   Qualora venga a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare una succursale stabilita nella sua giurisdizione, il membro del collegio lo comunica senza indebito indugio alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:99:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo