Art. 23
Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza
In vigore dal 16 ott 2015
Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza
Ai fini dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2016/98, le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono la valutazione prudenziale della situazione di emergenza ai membri del collegio responsabili della vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza.
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