Art. 24

Coordinamento e monitoraggio della risposta prudenziale a una situazione di emergenza

In vigore dal 16 ott 2015
Coordinamento e monitoraggio della risposta prudenziale a una situazione di emergenza 1.   Ai fini dell'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2016/98, le autorità competenti dello Stato membro d'origine elaborano una risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine prendono in debita considerazione i pareri dei membri del collegio responsabili della vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate da tale situazione di emergenza. 2.   Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine coordinano il monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste dalla risposta prudenziale. 3.   I membri del collegio informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'andamento della situazione di emergenza e dell'attuazione delle azioni concordate riguardanti le succursali comprese nella loro giurisdizione. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano ai membri del collegio, inclusa l'ABE, gli aggiornamenti relativi al monitoraggio della risposta prudenziale. 5.   L'elaborazione della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza quale indicata all' e l'elaborazione della risposta prudenziale a tale situazione possono essere condotte in parallelo.
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