Art. 29
Scambio di informazioni per il risultato del processo di revisione e valutazione prudenziale
In vigore dal 16 ott 2015
Scambio di informazioni per il risultato del processo di revisione e valutazione prudenziale
Le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine devono comunicare ai membri del collegio riguardano le informazioni di cui all', all', agli articoli da 7 a 13 e all' del regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione (9) derivanti dal processo di revisione e valutazione prudenziale svolto a norma dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:98:oj#art-29