Art. 17

Istituzione di un quadro del collegio per le situazioni di emergenza

In vigore dal 16 ott 2015
Istituzione di un quadro del collegio per le situazioni di emergenza 1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio istituiscono un quadro del collegio prevedendo le potenziali situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE (in prosieguo «quadro del collegio per le situazioni di emergenza») e tenendo conto delle specificità e della struttura del gruppo di enti. 2.   Il quadro del collegio per le situazioni di emergenza include almeno i seguenti elementi: a) le procedure specifiche del collegio che si applicano qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE; b) un insieme minimo di informazioni da scambiare qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. 3.   L'insieme minimo di informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende i seguenti elementi: a) una descrizione della situazione venutasi a creare, tra cui la causa alla base della situazione di emergenza, e l'impatto previsto della situazione di emergenza sui soggetti del gruppo e sull'intero gruppo, sulla liquidità del mercato e sulla stabilità del sistema finanziario; b) una spiegazione delle misure e delle azioni adottate o programmate dall'autorità di vigilanza su base consolidata o da uno dei membri del collegio o ancora dagli stessi soggetti del gruppo; c) le più recenti informazioni quantitative disponibili sulla posizione patrimoniale e di liquidità dei soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza su base individuale e consolidata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:98:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Regolamento (UE) 2016/98 — Istituzione di un quadro del collegio per le situazioni di emergenza | Portale Normativo