Art. 15

Scambio di informazioni concernenti gli accordi di sostegno finanziario di gruppo

In vigore dal 16 ott 2015
Scambio di informazioni concernenti gli accordi di sostegno finanziario di gruppo L'autorità di vigilanza su base consolidata provvede a che tutti i membri del collegio siano adeguatamente informati in merito ai principali termini delle autorizzazioni relative a accordi di sostegno finanziario di gruppo concesse secondo la procedura di adozione della decisione congiunta di cui all' della direttiva 2014/59/UE.
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