Art. 14

Scambio di informazioni per la valutazione del piano di risanamento di gruppo

In vigore dal 16 ott 2015
Scambio di informazioni per la valutazione del piano di risanamento di gruppo 1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni sugli elementi di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE di cui necessitano coloro che partecipano alla procedura di adozione di una decisione congiunta. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce il piano di risanamento di gruppo ai membri del collegio seguendo la procedura specificata nell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99. 3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata provvede a che tutti i membri del collegio siano adeguatamente informati del risultato della procedura di cui al paragrafo 1. 4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'autorità di risoluzione a livello di gruppo in merito al calendario seguito per la verifica e valutazione del piano di risanamento di gruppo e indica una data alla quale l'autorità di risoluzione a livello di gruppo formula le eventuali raccomandazioni a norma dell', paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2016/98 — Scambio di informazioni per la valutazione del piano di risanamento di gruppo | Portale Normativo