Art. 7

Affidamento di compiti e delega di responsabilità

In vigore dal 16 ott 2015
Affidamento di compiti e delega di responsabilità 1.   Per elaborare il programma di revisione prudenziale del collegio a norma dell', e di aggiornarlo se necessario, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio considerano la possibilità di stipulare accordi sull'affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, soprattutto se si prevede che tale affidamento o delega comporti una vigilanza più efficiente ed efficace, in particolare eliminando l'inutile duplicazione di requisiti di vigilanza, compresi quelli concernenti le richieste di informazioni. 2.   La conclusione di un accordo sull'affidamento di compiti o la delega di responsabilità è notificata dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'impresa madre nell'UE, e dall'autorità competente delegante all'ente interessato.
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