Art. 9

Condizioni generali relative allo scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio

In vigore dal 16 ott 2015
Condizioni generali relative allo scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio 1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni necessarie al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 112 e all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nel titolo VII, capo 1, sezione II, della stessa direttiva e, ove applicabili, all'articolo 54 e all'articolo 58 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). 2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio si scambiano inoltre tutte le informazioni necessarie a facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all' della direttiva 2014/59/UE. 3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che provengano da un soggetto del gruppo, da un'autorità competente o di vigilanza o da qualsiasi altra fonte, e ai sensi dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99. Le informazioni sono sufficientemente adeguate, accurate e tempestive.
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