Art. 8

Scambio di informazioni tra membri del collegio e un gruppo di enti

In vigore dal 16 ott 2015
Scambio di informazioni tra membri del collegio e un gruppo di enti 1.   Incombe all'autorità di vigilanza su base consolidata la responsabilità della comunicazione e della richiesta di informazioni all'impresa madre nell'UE. Incombe ai membri del collegio la responsabilità di inviare comunicazioni e richiedere informazioni agli enti e alle succursali che rientrano nel loro mandato di vigilanza. 2.   Il membro del collegio che, in via eccezionale intende inviare comunicazioni o richiedere informazioni all'impresa madre nell'UE ne informa anticipatamente l'autorità di vigilanza su base consolidata. 3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata che, in via eccezionale, intende inviare comunicazioni o richiedere informazioni a un ente o a una succursale che non rientrano nel suo mandato di vigilanza ne informa anticipatamente il membro del collegio responsabile della vigilanza su tale ente o succursale.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2016/98 — Scambio di informazioni tra membri del collegio e un gruppo di enti | Portale Normativo