Art. 10

Scambio di informazioni per effettuare le valutazioni del rischio del gruppo e raggiungere decisioni congiunte

In vigore dal 16 ott 2015
Scambio di informazioni per effettuare le valutazioni del rischio del gruppo e raggiungere decisioni congiunte 1.   Ai fini delle decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente, di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri competenti del collegio di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo si scambiano tutte le informazioni necessarie, sia a livello individuale che a livello consolidato, per raggiungere una decisione congiunta. 2.   In particolare, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri competenti del collegio di cui al paragrafo 1 si scambiano informazioni sui risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto a norma dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE. Le informazioni forniscono almeno i risultati della valutazione dei seguenti elementi: a) analisi del modello imprenditoriale, comprensiva della valutazione della sostenibilità economica dell'attuale modello imprenditoriale e della sostenibilità della strategia aziendale dell'ente per il futuro; b) dispositivi di governance interna e controlli sull'intero ente; c) rischi individuali a carico del capitale dell'ente, relativi ai seguenti elementi: i) rischi individuali intrinseci; ii) gestione dei rischi e controlli; d) valutazione dell'adeguatezza del capitale, comprensiva dei fondi propri proposti fissati a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE; e) rischi a carico della liquidità e del finanziamento (funding) dell'ente, relativi ai seguenti elementi: i) rischio di liquidità e rischio di finanziamento (funding); ii) gestione del rischio di liquidità e del rischio di finanziamento; f) valutazione dell'adeguatezza della liquidità, comprensiva delle misure di liquidità quantitative e qualitative proposte a norma dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE; g) altre misure di vigilanza o misure d'intervento precoce adottate o pianificate al fine di risolvere le inefficienze individuate in seguito al processo di revisione e valutazione prudenziale; h) i risultati delle prove di stress prudenziali effettuate a norma dell'articolo 100 della direttiva 2013/36/UE; i) i risultati delle ispezioni in loco e del monitoraggio non in loco rilevanti per la valutazione del profilo di rischio del gruppo o di uno dei suoi soggetti.
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