Art. 11

Scambio di informazioni concernenti il riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni ed estensioni o modifiche non sostanziali dei modelli interni

In vigore dal 16 ott 2015
Scambio di informazioni concernenti il riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni ed estensioni o modifiche non sostanziali dei modelli interni 1.   Per garantire la coerenza e il coordinamento in relazione al riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni, di cui all'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri competenti del collegio che esercitano la vigilanza su enti cui è stata concessa l'autorizzazione all'uso di metodi interni ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, dell'articolo 151, paragrafo 4 o 9, dell'articolo 283, dell'articolo 312, paragrafo 2, o dell'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, si scambiano tutte le informazioni sul risultato di questo riesame periodico e tutte le altre informazioni pertinenti. 2.   Se l'autorità di vigilanza su base consolidata o un membro competente del collegio di cui al paragrafo 1 si rende conto che un ente autorizzato in uno Stato membro, tra cui l'impresa madre nell'UE, non soddisfa più tutti i requisiti per applicare un metodo interno, oppure individua carenze ai sensi dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, tale autorità o tale membro scambiano immediatamente le seguenti informazioni, a seconda dei casi, allo scopo di favorire il raggiungimento dell'accordo comune di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99: a) valutazione dell'effetto delle carenze individuate e questioni di non conformità e relativo carattere sostanziale; b) valutazione del piano per ripristinare la conformità e colmare le carenze individuate presentato dall'ente impresa madre nell'UE o da un ente autorizzato in uno Stato membro, comprensivo di informazioni sul calendario di attuazione; c) informazioni sull'intenzione dell'autorità di vigilanza su base consolidata o di un membro competente del collegio di revocare l'autorizzazione o limitare l'uso del modello ai settori conformi, a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato oppure a quelli non interessati dalle carenze individuate; d) informazioni su tutti i requisiti aggiuntivi di fondi propri proposti ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/36/UE quale misura di vigilanza per risolvere le questioni di non conformità o colmare le carenze individuate. 3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri competenti del collegio di cui al paragrafo 1 si scambiano informazioni anche in merito alle estensioni o modifiche di detti modelli interni diverse dalle estensioni o modifiche sostanziali dei modelli di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione (8). 4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono discusse e prese in considerazione al momento di elaborare la valutazione del rischio del gruppo e di raggiungere una decisione congiunta a norma dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/EU.
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