Art. 30

Scambio di informazioni per la valutazione del piano di risanamento

In vigore dal 16 ott 2015
Scambio di informazioni per la valutazione del piano di risanamento 1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine consultano le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative riguardo al piano di risanamento per quanto di pertinenza della succursale in questione, ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono il piano di risanamento dell'ente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative conformemente all' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine provvedono a che tutti i membri del collegio siano adeguatamente informati del risultato della procedura di cui al paragrafo 1.
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Art. 30 Regolamento (UE) 2016/98 — Scambio di informazioni per la valutazione del piano di risanamento | Portale Normativo