Art. 28
Condizioni generali relative allo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio
In vigore dal 16 ott 2015
Condizioni generali relative allo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni necessarie per favorire la cooperazione ai sensi dell'articolo 50 e dell'articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio si scambiano inoltre tutte le informazioni necessarie per favorire la cooperazione ai sensi degli della direttiva 2014/59/UE.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che provengano dall'ente, da un'autorità competente o da un'autorità di vigilanza o da qualsiasi altra fonte. Le informazioni sono sufficientemente adeguate, accurate e tempestive.
Storico versioni
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