Art. 27

Modalità di comunicazione

In vigore dal 16 ott 2015
Modalità di comunicazione 1.   La comunicazione con l'ente e le sue succursali è organizzata in funzione delle responsabilità di vigilanza conferite alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e ai membri del collegio dal titolo V, capo 4, e dal titolo VII della direttiva 2013/36/UE. 2.   Le riunioni e le attività del collegio sono organizzate conformemente all' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.
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Art. 27 Regolamento (UE) 2016/98 — Modalità di comunicazione | Portale Normativo