Art. 27
Modalità di comunicazione
In vigore dal 16 ott 2015
Modalità di comunicazione
1. La comunicazione con l'ente e le sue succursali è organizzata in funzione delle responsabilità di vigilanza conferite alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e ai membri del collegio dal titolo V, capo 4, e dal titolo VII della direttiva 2013/36/UE.
2. Le riunioni e le attività del collegio sono organizzate conformemente all' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.
Storico versioni
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