Art. 29 · Scambio di informazioni per il risultato del processo di revisione e valutazione prudenziale

Art. 29

Scambio di informazioni per il risultato del processo di revisione e valutazione prudenziale

In vigore dal 16 ott 2015
Scambio di informazioni per il risultato del processo di revisione e valutazione prudenziale Le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine devono comunicare ai membri del collegio riguardano le informazioni di cui all', all', agli articoli da 7 a 13 e all' del regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione (9) derivanti dal processo di revisione e valutazione prudenziale svolto a norma dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE.
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