Art. 8

Domanda di riconoscimento di una migliore prassi

In vigore dal 13 ott 2015
Domanda di riconoscimento di una migliore prassi 1.   Una domanda presentata a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 511/2014 deve essere inoltrata alla Commissione fornendo le informazioni e la documentazione indicate nell'allegato IV del presente regolamento. 2.   Una parte interessata, che non rappresenta gli utilizzatori ma è coinvolta nell'accesso, nella raccolta, nel trasferimento o nella commercializzazione di risorse genetiche o nell'elaborazione di misure e politiche in materia di risorse genetiche, nella propria domanda deve presentare informazioni, come specificato nell'allegato IV del presente regolamento, circa il proprio legittimo interesse a sviluppare e monitorare una combinazione di procedure, strumenti o meccanismi, che, se efficacemente attuati da un utilizzatore, consentono a quest'ultimo di adempiere agli obblighi di cui agli del regolamento (UE) n. 511/2014. 3.   La Commissione trasmette una copia della domanda e dei documenti giustificativi alle autorità competenti di tutti gli Stati membri. 4.   Le autorità competenti possono presentare osservazioni alla Commissione in merito alla domanda entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 3. 5.   La Commissione rilascia un'attestazione per l'avvenuto ricevimento della domanda e fornisce al richiedente un numero di riferimento entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. La Commissione comunica al richiedente un limite di tempo indicativo entro il quale sarà presa una decisione al riguardo. La Commissione comunica al richiedente se sono necessarie informazioni o documenti supplementari per poter valutare la domanda. 6.   Il richiedente presenta tempestivamente alla Commissione le informazioni e i documenti supplementari richiesti. 7.   La Commissione invia una copia dei documenti di cui al paragrafo 6 alle autorità competenti di tutti gli Stati membri. 8.   Le autorità competenti possono presentare osservazioni alla Commissione in merito alle informazioni o ai documenti di cui al paragrafo 6 entro due mesi dalla data di ricevimento della copia di tali documenti. 9.   La Commissione informa il richiedente ogni qualvolta riveda il limite di tempo indicativo entro il quale sarà presa una decisione relativa alla domanda in base alla necessità di ottenere informazioni o documenti supplementari utili ai fini della valutazione della domanda. La Commissione comunica per iscritto al richiedente lo stato della valutazione della domanda almeno ogni sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:1866:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo