Art. 4

Controlli sulle collezioni registrate e azioni correttive

In vigore dal 13 ott 2015
Controlli sulle collezioni registrate e azioni correttive 1.   La verifica da parte delle autorità competenti di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 511/2014 deve essere efficace, proporzionata e in grado di individuare i casi di mancato rispetto dell', paragrafo 3, di detto regolamento. Essa deve essere eseguita sulla base di un piano rivisto periodicamente ed elaborato secondo un approccio basato sul rischio. Il piano dovrebbe prevedere un livello minimo di controlli e consentire la differenziazione della loro frequenza. 2.   Qualora vi siano fondati dubbi sul fatto che una collezione, o parte di essa, iscritta nel registro non soddisfi più i criteri di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014, l'autorità competente procede ad ulteriori verifiche. 3.   La verifica di cui ai paragrafi 1 e 2 può includere gli elementi seguenti: (a) i controlli in loco; (b) l'esame dei documenti e dei registri specifici di una collezione, o parte di essa, che sono pertinenti per dimostrare il rispetto dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014; (c) un esame inteso a stabilire se determinati campioni di risorse genetiche e le informazioni correlate sono stati documentati e forniti a terzi per l'utilizzo in conformità all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014; (d) i colloqui con le persone interessate, quali il titolare della collezione, il personale, i controllori esterni e gli utilizzatori, che ottengono campioni di tale collezione. 4.   Il titolare della collezione e il suo personale forniscono tutta l'assistenza necessaria ad agevolare la verifica di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. 5.   Le azioni o misure correttive di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 511/2014 devono essere efficaci e proporzionate e devono affrontare le carenze che, se ignorate, comprometterebbero in modo permanente la capacità di una collezione registrata di conformarsi all', paragrafo 3, del suddetto regolamento. Esse possono stabilire che il proprietario della collezione in questione si doti di strumenti supplementari o migliori la propria capacità di applicare gli strumenti già esistenti. Il titolare della collezione trasmette all'autorità competente le informazioni sull'attuazione delle azioni o misure correttive individuate.
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