Art. 3

Domanda di iscrizione nel registro e comunicazione alla Commissione

In vigore dal 13 ott 2015
Domanda di iscrizione nel registro e comunicazione alla Commissione 1.   Una domanda di iscrizione di una collezione, o parte di essa nel registro di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 511/2014, contiene le informazioni specificate nell'allegato I del presente regolamento. In seguito all'iscrizione di una collezione, o parte di essa, nel registro, il titolare della collezione comunica all'autorità competente qualsiasi cambiamento significativo che influenza la capacità della collezione di rispettare i criteri di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014 e le eventuali modifiche alle informazioni presentate in precedenza sulla base della parte A dell'allegato I del presente regolamento. 2.   Se è membro di una rete di collezioni, al momento della domanda di iscrizione di una collezione, o parte di essa, nel registro, il richiedente può comunicare all'autorità competente le eventuali altre collezioni, o parti di esse, che appartengono alla stessa rete e sono, o sono state, oggetto di una domanda di iscrizione nel registro in altri Stati membri. Nel verificare la collezione, o parti di essa, le autorità competenti degli Stati membri cui è stata comunicata l'esistenza di tali domande esaminano la possibilità di scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati membri cui sono pervenute le altre domande della rete. 3.   La verifica di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 511/2014 comprende in particolare: (a) i controlli in loco; (b) l'esame dei documenti e dei registri specifici di una collezione, o parte di essa, che sono pertinenti per dimostrare il rispetto dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014; (c) un esame inteso a stabilire se determinati campioni di risorse genetiche e le informazioni correlate della collezione in questione sono stati documentati in conformità all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014; (d) un esame inteso a stabilire se il titolare della collezione dispone della capacità di fornire in modo costante risorse genetiche a terzi per il loro utilizzo in conformità all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014; (e) i colloqui con le persone interessate, quali il titolare della collezione, il personale, i controllori esterni e gli utilizzatori, che ottengono campioni di tale collezione. 4.   Ai fini della comunicazione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 511/2014, l'autorità competente trasmette alla Commissione le informazioni presentate dal titolare della collezione in base alla parte A dell'allegato I del presente regolamento. L'autorità competente comunica alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
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