Art. 5
Dichiarazione di dovuta diligenza nella fase di finanziamento della ricerca
In vigore dal 13 ott 2015
Dichiarazione di dovuta diligenza nella fase di finanziamento della ricerca
1. Il destinatario di finanziamenti per attività di ricerca che comportano l'utilizzo di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche rende la dichiarazione di dovuta diligenza richiesta ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 511/2014, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito. Se il destinatario non è stabilito nell'Unione e le attività di ricerca si svolgono nell'Unione, la dichiarazione di dovuta diligenza deve essere resa all'autorità competente dello Stato membro in cui viene effettuata la ricerca.
2. La dichiarazione di dovuta diligenza deve essere resa presentando il modello compilato di cui all'allegato II. La dichiarazione deve essere resa dopo che è stata ricevuta la prima rata del finanziamento e dopo che sono state ottenute tutte le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche utilizzate per la ricerca finanziata, ma prima dell'elaborazione della relazione finale, o in assenza di tale relazione, della conclusione del progetto. Le autorità nazionali possono ulteriormente precisare in quale momento tale dichiarazione deve essere presentata.
3. Se lo stesso progetto di ricerca è finanziato da più di una fonte o coinvolge più di un beneficiario, il/i beneficiario/i può/possono decidere di presentare un'unica dichiarazione. La dichiarazione deve essere presentata dal coordinatore del progetto all'autorità competente dello Stato membro in cui esso è stabilito. Se il coordinatore del progetto non è stabilito nell'Unione e le attività di ricerca si svolgono nell'Unione, la dichiarazione di dovuta diligenza deve essere resa all'autorità competente di uno degli Stati membri in cui viene effettuata la ricerca.
4. Se l'autorità competente che riceve la dichiarazione di cui ai paragrafi 2 e 3 non è responsabile della sua trasmissione, a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014, essa la trasmette prontamente all'autorità competente responsabile della trasmissione.
5. Ai fini del presente articolo e dell'allegato II, per «finanziamento della ricerca» si intende qualsiasi contributo finanziario tramite sovvenzione per svolgere attività di ricerca, da fonti commerciali o non commerciali. Esso non riguarda risorse interne di bilancio di enti pubblici o privati
Storico versioni
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