Art. 7

Trasmissione di informazioni

In vigore dal 13 ott 2015
Trasmissione di informazioni 1.   A norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014, e tranne quando le informazioni sono riservate ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 511/2014, le autorità competenti trasmettono al centro di scambio di informazioni sull'ABS le informazioni ricevute sulla base della parte A degli allegati II e III del presente regolamento, senza indebiti ritardi ed entro e non oltre un mese dal ricevimento delle informazioni. 2.   Se informazioni essenziali, come quelle relative all'utente e all'utilizzo, al luogo di accesso o alla risorsa genetica, senza le quali il registro non potrebbe essere pubblicato nel centro di scambio di informazioni sull'ABS, sono considerate riservate, le autorità competenti devono prendere in considerazione l'ipotesi di trasmetterle direttamente alle autorità nazionali competenti di cui all', paragrafo 2, del protocollo di Nagoya. 3.   A norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014, le autorità competenti trasmettono alla Commissione le informazioni ricevute in base alle disposizioni degli allegati II e III del presente regolamento, a meno che tali informazioni siano riservate ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 511/2014. 4.   Se la Commissione non può accedere a tali informazioni su base permanente mediante mezzi elettronici, la trasmissione deve essere effettuata una volta ogni sei mesi, a decorrere del 9 novembre 2016.
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