Art. 9

Riconoscimento e revoca del riconoscimento di migliore prassi

In vigore dal 13 ott 2015
Riconoscimento e revoca del riconoscimento di migliore prassi 1.   Qualora decida di concedere il riconoscimento di migliore prassi a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 511/2014, o di revocare il riconoscimento di migliore prassi a norma dell', paragrafo 5, di detto regolamento, la Commissione comunica tempestivamente la decisione all'associazione di utilizzatori o alle altre parti interessate, nonché alle autorità competenti degli Stati membri. 2.   La Commissione motiva la propria decisione di concedere o revocare il riconoscimento di migliore prassi e pubblica tale decisione nel registro istituito a norma dell', paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 511/2014.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:1866:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo