Art. 9
Riconoscimento e revoca del riconoscimento di migliore prassi
In vigore dal 13 ott 2015
Riconoscimento e revoca del riconoscimento di migliore prassi
1. Qualora decida di concedere il riconoscimento di migliore prassi a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 511/2014, o di revocare il riconoscimento di migliore prassi a norma dell', paragrafo 5, di detto regolamento, la Commissione comunica tempestivamente la decisione all'associazione di utilizzatori o alle altre parti interessate, nonché alle autorità competenti degli Stati membri.
2. La Commissione motiva la propria decisione di concedere o revocare il riconoscimento di migliore prassi e pubblica tale decisione nel registro istituito a norma dell', paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 511/2014.
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