Art. 11
Carenze nella migliore prassi
In vigore dal 13 ott 2015
Carenze nella migliore prassi
1. Qualora riceva informazioni documentate in merito a ripetuti o significativi casi di mancata conformità agli del regolamento (UE) n. 511/2014 da parte di un utilizzatore che applica una migliore prassi, la Commissione chiede all'associazione di utilizzatori o alle altre parti interessate di presentare osservazioni in merito alla presunta mancanza di conformità e all'ipotesi che tali casi indichino possibili carenze nella migliore prassi.
2. L'associazione di utilizzatori o le altre parti interessate che intendono presentare osservazioni devono farlo entro tre mesi.
3. La Commissione esamina tali osservazioni ed eventuali documenti giustificativi e ne invia le copie alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.
4. Le autorità competenti possono presentare osservazioni alla Commissione in merito alle osservazioni e ai documenti giustificativi di cui al paragrafo 6 entro due mesi dal ricevimento della copia di tali documenti.
5. Se la Commissione rileva possibili carenze nella migliore prassi e casi di mancato rispetto degli obblighi di cui agli del regolamento (UE) n. 511/2014, come stabilito all', paragrafo 4, di detto regolamento, le associazioni di utilizzatori o le altre parti interessate soggette all'esame sono tenute a collaborare con la Commissione e ad assisterla nel suo operato. Se l'associazione di utilizzatori o le altre parti interessate soggette all'esame non agiscono in tal senso, la Commissione può, senza ulteriori valutazioni, revocare il riconoscimento di migliore prassi.
6. I risultati dell'esame effettuato dalla Commissione devono essere definitivi e comprendere eventuali azioni correttive che le associazioni di utilizzatori o le altre parti interessate sono tenute ad adottare. L'esame può anche dar luogo alla decisione di revocare il riconoscimento di migliore pratica.
Storico versioni
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