Art. 10

Informazioni relative alle successive modifiche a una migliore prassi riconosciuta

In vigore dal 13 ott 2015
Informazioni relative alle successive modifiche a una migliore prassi riconosciuta 1.   Se, a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014, viene informata di qualsiasi modifica o aggiornamento di una migliore prassi riconosciuta, la Commissione trasmette una copia di tali informazioni alle autorità competenti di tutti gli Stati membri. 2.   Le autorità competenti possono presentare osservazioni alla Commissione in merito a tali modifiche o aggiornamenti entro due mesi dal ricevimento delle informazioni. 3.   Tenendo conto delle osservazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta se la modifica o l'aggiornamento alla combinazione di procedure, strumenti o meccanismi consente ancora agli utilizzatori di rispettare gli obblighi che incombono loro in virtù degli del regolamento (UE) n. 511/2014. 4.   Le autorità competenti comunicano tempestivamente alla Commissione tutte le informazioni provenienti dai controlli effettuati a norma dell' del regolamento (UE) n. 511/2014 che evidenziano la mancata conformità agli di detto regolamento, il che può indicare possibili carenze nella migliore prassi.
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