Art. 2

Registro delle collezioni

In vigore dal 13 ott 2015
Registro delle collezioni Il registro istituito dalla Commissione a norma dell' del regolamento (UE) n. 511/2014 contiene le seguenti informazioni per ciascuna collezione o parte di essa: (a) un codice di registrazione assegnato dalla Commissione; (b) il nome attribuito alla collezione, o a parte di essa, e i suoi dati di contatto; (c) il nome e le informazioni di contatto del titolare; (d) la categoria della collezione o di parte di essa; (e) una breve descrizione della collezione o parte di essa; (f) il collegamento alla banca dati, se disponibile; (g) l'istituzione in seno all'autorità competente dello Stato membro che ha verificato la capacità della collezione di conformarsi all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014; (h) la data di iscrizione nel registro; (i) altri identificatori esistenti, se disponibili; (j) se del caso, la data di cancellazione dal registro.
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