Art. 2
Registro delle collezioni
In vigore dal 13 ott 2015
Registro delle collezioni
Il registro istituito dalla Commissione a norma dell' del regolamento (UE) n. 511/2014 contiene le seguenti informazioni per ciascuna collezione o parte di essa:
(a)
un codice di registrazione assegnato dalla Commissione;
(b)
il nome attribuito alla collezione, o a parte di essa, e i suoi dati di contatto;
(c)
il nome e le informazioni di contatto del titolare;
(d)
la categoria della collezione o di parte di essa;
(e)
una breve descrizione della collezione o parte di essa;
(f)
il collegamento alla banca dati, se disponibile;
(g)
l'istituzione in seno all'autorità competente dello Stato membro che ha verificato la capacità della collezione di conformarsi all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 511/2014;
(h)
la data di iscrizione nel registro;
(i)
altri identificatori esistenti, se disponibili;
(j)
se del caso, la data di cancellazione dal registro.
Storico versioni
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