Art. 3
Definizioni
In vigore dal 2 ott 2015
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' della direttiva 2001/83/CE.
2. Si intende per:
a) «identificativo univoco»: le caratteristiche di sicurezza che consentono la verifica dell'autenticità e l'identificazione di una singola confezione di un medicinale;
b) «sistema di prevenzione delle manomissioni»: le caratteristiche di sicurezza che consentono di verificare se l'imballaggio di un medicinale è stato oggetto di manomissione;
c) «disattivazione di un identificativo univoco»: l'operazione che consente di modificare lo status attivo di un identificativo univoco contenuto nel sistema di archivi di cui all' del presente regolamento in modo che venga impedita qualsiasi ulteriore verifica con esito positivo dell'autenticità di tale identificativo univoco;
d) «identificativo univoco attivo»: un identificativo univoco che non è stato disattivato o che non lo è più;
e) «status attivo»: lo status di un identificativo univoco attivo contenuto nel sistema di archivi di cui all';
f) «struttura sanitaria»: un ospedale, una clinica o un centro sanitario per pazienti interni ed esterni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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