Art. 48

Tolleranza generale

In vigore dal 28 lug 2015
Tolleranza generale (, paragrafo 3, del codice) 1.   In deroga all’ e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato 22-03, non è ammesso l’utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi: a) il 15 % del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16; b) il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nell’allegato 22-03, parte I, note 6 e 7. 2.   Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme stabilite nell’elenco dell’allegato 22-03. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in un paese beneficiario ai sensi dell’. Tuttavia, fatti salvi l’ e l’, paragrafo 2, la tolleranza prevista da tali paragrafi si applica alla somma dei materiali utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto che, secondo la norma stabilita nell’elenco dell’allegato 22-03 relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.
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Tolleranza generale (Art. 48 Regolamento (UE) 2015/2446) — Testo vigente | Portale Normativo