Art. 49

Unità di riferimento

In vigore dal 28 lug 2015
Unità di riferimento (, paragrafo 3, del codice) 1.   L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione della presente sottosezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato. 2.   Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni della presente sottosezione si applicano a ogni prodotto considerato singolarmente. 3.   L’imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell’origine.
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Unità di riferimento (Art. 49 Regolamento (UE) 2015/2446) — Testo vigente | Portale Normativo