Art. 50

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

In vigore dal 28 lug 2015
Accessori, pezzi di ricambio e utensili (, paragrafo 3, del codice) Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accessori, pezzi di ricambio e utensili (Art. 50 Regolamento (UE) 2015/2446) — Testo vigente | Portale Normativo