Art. 47

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

In vigore dal 28 lug 2015
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti (, paragrafo 3, del codice) 1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all’, le seguenti operazioni: a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e la composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura e pressatura di tessili; e) le operazioni di pittura e lucidatura; f) la sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e brillatura dei cereali e del riso; g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato; h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio; j) la vagliatura, la cernita, la classificazione, la calibrazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio; l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza; n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti; o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; p) la macellazione degli animali; q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p). 2.   Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate. 3.   Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un paese beneficiario su quel prodotto.
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Lavorazioni o trasformazioni insufficienti (Art. 47 Regolamento (UE) 2015/2446) — Testo vigente | Portale Normativo