Art. 237
Termini specifici per l’appuramento
In vigore dal 28 lug 2015
Termini specifici per l’appuramento
(, paragrafo 4, del codice)
1. Per le merci di cui all’, lettera c), all’ e all’, paragrafo 2, il termine per l’appuramento è di 6 mesi a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea.
2. Per gli animali di cui all’, il termine per l’appuramento non è inferiore a 12 mesi dal momento in cui gli animali sono vincolati al regime di ammissione temporanea.
Storico versioni
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