Art. 239

Obblighi del titolare dell’autorizzazione di uso finale

In vigore dal 28 lug 2015
Obblighi del titolare dell’autorizzazione di uso finale [, paragrafo 1, lettera a), del codice] Un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di uso finale è concessa a condizione che il titolare dell’autorizzazione si impegni a soddisfare uno dei seguenti obblighi: a) utilizzare le merci ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dal dazio o della riduzione del dazio; b) trasferire l’obbligo di cui alla lettera a) ad un’altra persona, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali.
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Art. 239 Regolamento (UE) 2015/2446 — Obblighi del titolare dell’autorizzazione di uso finale | Portale Normativo