Art. 234

Merci destinate a manifestazioni o alla vendita in determinate situazioni

In vigore dal 28 lug 2015
Merci destinate a manifestazioni o alla vendita in determinate situazioni [, paragrafo 2, lettera d), del codice] 1.   L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci destinate a essere esposte o utilizzate durante una manifestazione pubblica non esclusivamente organizzata allo scopo di vendere le merci in questione o per le merci ottenute durante una simile manifestazione da merci vincolate al regime di ammissione temporanea. In casi eccezionali, le autorità doganali possono concedere l’esenzione totale dal dazio all’importazione per le merci destinate a essere esposte o utilizzate in occasione di altri eventi o per altre merci ottenute durante simili eventi da merci vincolate al regime di ammissione temporanea. 2.   L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci consegnate dal proprietario per esame a una persona nell’Unione che abbia il diritto di acquistarle previo loro esame. 3.   L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per quanto segue: a) oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato, quali definiti all’allegato IX della direttiva 2006/112/CEE, importati per essere esposti per l’eventuale vendita; b) merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all’asta.
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Art. 234 Regolamento (UE) 2015/2446 — Merci destinate a manifestazioni o alla vendita in determinate situazioni | Portale Normativo