Art. 236

Altre merci

In vigore dal 28 lug 2015
Altre merci [, paragrafo 2, lettera d), del codice] L’esenzione totale dal dazio all’importazione può essere concessa per le merci non elencate negli articoli da 208 a 216 e da 219 a 235, o che non soddisfano le condizioni previste da tali articoli, in una delle seguenti situazioni: a) le merci sono importate a titolo occasionale per un periodo non superiore a tre mesi; b) le merci sono importate in situazioni particolari senza alcuna incidenza sul piano economico nell’Unione.
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Art. 236 Regolamento (UE) 2015/2446 — Altre merci | Portale Normativo