Art. 236 · Altre merci

Art. 236

Altre merci

In vigore dal 28 lug 2015
Altre merci [, paragrafo 2, lettera d), del codice] L’esenzione totale dal dazio all’importazione può essere concessa per le merci non elencate negli articoli da 208 a 216 e da 219 a 235, o che non soddisfano le condizioni previste da tali articoli, in una delle seguenti situazioni: a) le merci sono importate a titolo occasionale per un periodo non superiore a tre mesi; b) le merci sono importate in situazioni particolari senza alcuna incidenza sul piano economico nell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-236