Art. 236
Altre merci
In vigore dal 28 lug 2015
Altre merci
[, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione può essere concessa per le merci non elencate negli articoli da 208 a 216 e da 219 a 235, o che non soddisfano le condizioni previste da tali articoli, in una delle seguenti situazioni:
a)
le merci sono importate a titolo occasionale per un periodo non superiore a tre mesi;
b)
le merci sono importate in situazioni particolari senza alcuna incidenza sul piano economico nell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-236