Art. 232
Campioni
In vigore dal 28 lug 2015
Campioni
[, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i campioni utilizzati al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio doganale dell’Unione, a condizione che la quantità dei campioni sia ragionevole rispetto a tale uso.
Storico versioni
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