Art. 231

Merci che devono essere impiegate per l’effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove

In vigore dal 28 lug 2015
Merci che devono essere impiegate per l’effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove [, paragrafo 2, lettera d), del codice] L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci nelle situazioni seguenti: a) le merci sono sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni; b) le merci sono soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita; c) le merci sono impiegate per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro.
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Art. 231 Regolamento (UE) 2015/2446 — Merci che devono essere impiegate per l’effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove | Portale Normativo