Art. 231
Merci che devono essere impiegate per l’effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove
In vigore dal 28 lug 2015
Merci che devono essere impiegate per l’effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove
[, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci nelle situazioni seguenti:
a)
le merci sono sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni;
b)
le merci sono soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita;
c)
le merci sono impiegate per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro.
Storico versioni
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