Art. 237 · Termini specifici per l’appuramento

Art. 237

Termini specifici per l’appuramento

In vigore dal 28 lug 2015
Termini specifici per l’appuramento (, paragrafo 4, del codice) 1.   Per le merci di cui all’, lettera c), all’ e all’, paragrafo 2, il termine per l’appuramento è di 6 mesi a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea. 2.   Per gli animali di cui all’, il termine per l’appuramento non è inferiore a 12 mesi dal momento in cui gli animali sono vincolati al regime di ammissione temporanea.
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