Art. 7

Comunicazione elettronica dell'elenco degli organismi ADR

In vigore dal 1 lug 2015
Comunicazione elettronica dell'elenco degli organismi ADR 1.   Le autorità competenti ai sensi dell', paragrafo 1, punto i), della direttiva 2013/11/UE utilizzano un modulo elettronico standard fornito dalla Commissione per comunicare l'elenco degli organismi ADR di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE. 2.   Il modulo elettronico standard completo contiene le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE, e le informazioni sulla durata media della procedura ADR di cui all', paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 524/2013 e all'articolo 19, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/11/UE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:1051:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comunicazione elettronica dell'elenco degli organismi ADR (Art. 7 Regolamento (UE) 2015/1051) — Testo vigente | Portale Normativo